Con la sentenza n. 17927 del 17 ottobre 2025, il T.A.R. del Lazio ha dichiarato illegittima la disposizione contenuta nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 2 luglio 2024, nella parte in cui subordinava la conclusione dei procedimenti di immatricolazione, aggiornamento o rilascio delle carte di circolazione dei veicoli taxi e NCC alla preventiva iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale Taxi e NCC (RENT).
Il decreto MIT n. 203/2024
Il decreto ministeriale del 2 luglio 2024 disciplina le modalità di attivazione del RENT, il registro informatico pubblico nazionale istituito dall’art. 10-bis del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019.
Tale registro è destinato a raccogliere e rendere disponibili i dati relativi a imprese, veicoli e titoli autorizzativi del settore taxi e noleggio con conducente.
L’articolo 5, comma 2, del decreto — nella parte oggi annullata — prevedeva che la conclusione delle pratiche di immatricolazione o aggiornamento delle carte di circolazione fosse subordinata all’iscrizione o all’aggiornamento dei dati nel RENT, bloccando di fatto le procedure amministrative in assenza di tale adempimento.
Il ricorso e le motivazioni del T.A.R.
A promuovere il ricorso è stata l’Associazione Campana Noleggio con Conducente, che ha denunciato l’illegittimità del vincolo introdotto dal MIT, ritenendolo un aggravamento burocratico sproporzionato e in contrasto con la legge istitutiva del RENT.
Il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso, annullando la disposizione contestata.
Secondo il Collegio:
- il MIT ha ecceduto la propria delega normativa, introducendo una condizione non prevista dalla legge;
- l’iscrizione al RENT ha funzione meramente ricognitiva e informativa, non costitutiva;
- la norma impugnata ha creato un impedimento amministrativo privo di copertura legislativa, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Gli effetti della sentenza
La decisione mantiene fermo il funzionamento del RENT come banca dati nazionale, ma elimina l’effetto bloccante sulle pratiche di immatricolazione e aggiornamento.
Le imprese taxi e NCC potranno quindi proseguire le ordinarie procedure amministrative, anche in presenza di ritardi o problemi tecnici legati all’iscrizione nel registro.
Unione Radiotaxi d’Italia (URI) accoglie con favore la decisione del T.A.R., che ripristina un principio di equilibrio e proporzionalità nell’applicazione delle norme di settore.
La sentenza riconosce che la digitalizzazione e la creazione di banche dati nazionali devono procedere nel segno della semplificazione amministrativa, senza introdurre ostacoli ingiustificati all’attività economica di taxi e NCC.



