Il 24.02.2025 è stato organizzato a Roma un convegno dove sono stati invitati tutti i rappresentanti sindacali della categoria taxi, Durante l’evento sono state spiegate le problematiche conseguenti alle ultime modifiche alla L. 21/92, volute da alcuni sindacati taxi, in seguito alle quali la Corte Costituzionale ha sentenziato che gli NCC non hanno più l’obbligo di rientrare in rimessa al termine di ciascun servizio quando ricevono corse o prenotazioni attraverso App. Tale situazione si è verificata, specifica la Sentenza, proprio grazie a alle novità introdotte alla normativa.
Tuttavia, nessun rappresentante di categoria si è presentato al convegno. Subito dopo, però, sono stati diffusi commenti applicativi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2020 che risultano, invece, in aperto contrasto con quanto da noi sostenuto e con le conseguenze prodotte - a favore degli NCC - dagli interventi demolitori che detta Sentenza ha operato rispetto all’art. 10 bis del D.L. 135/18 convertito dalla L. 12/19.
Art. 10 bis (di modifica della L. 21/92) - per intenderci - che era stato presentato alla categoria dei tassisti, dalle predette e medesime sigle sindacali - che ne avevano condiviso con il MIT il contenuto e sollecitato l’adozione - come risolutivo di tutti problemi dei tassisti rispetto agli NCC: e che avrebbe dovuto essere completato e reso ancor più efficace dai Decreti attuativi previsti come oggetto di “rapida, semplice ed immediata” emanazione (e che, come noto, sono stati emessi dopo sette anni).
In realtà – ed è esperienza di tutti i tassisti - le cose sono andate molto diversamente da come erano state rappresentate dalle sigle in questione, le quali, peraltro, insistono ancora a tentare di rappresentarle negando la verità delle cose.
Ed infatti: in base a detta Sentenza se il noleggio con conducente riceve una chiamata - via App - tramite una piattaforma tecnologica di intermediazione e si trova su strada – anche fuori comune e provincia - può tranquillamente prendere la corsa senza rientrare in rimessa grazie alle due “genialate” previste ed introdotte dall’art. 10 bis che consentono agli NCC di avvalersi delle piattaforme tecnologiche di intermediazione e del foglio di servizio elettronico, come regolato dai decreti attuativi.
Altro che difesa della territorialità, come sostenuto da dette sigle sindacali!
Si tratta di una vera e propria liberalizzazione degli NCC da ogni vincolo territoriale!
La citata Sentenza della Corte Costituzionale ha, infatti, abrogato - dichiarandone l’incostituzionalità - la previsione contenuta nel richiamato art. 10 bis che imponeva agli NCC di rientrare in rimessa al termine di una corsa e prima di iniziarne una successiva. Tale abrogazione è avvenuta proprio a causa delle altre previsioni contenute nel medesimo testo, che consentono agli NCC di ricevere le prenotazioni mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici: avvalendosi, cioè, delle piattaforme tecnologiche di intermediazione e del foglio di servizio elettronico.
Si legge, testualmente, in Sentenza sul punto:
- “La necessità di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni può essere evitata ……proprio grazie alla possibilità, introdotta dalla stessa normativa statale in esame, di utilizzare gli strumenti tecnologici, specie per il tramite di un’appropriata disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea demandata dal comma 8 dell’art. 10 bis, come visto a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”,
- ed ancora “neppure è individuabile un inscindibile nesso funzionale tra il ritorno alla rimessa e le modalità di richiesta o di prenotazione del servizio presso la rimessa o la sede mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici introdotte al comma 1 lett. a) ed e) dell’art. 10 bis”.
Il tentativo di “recuperare la situazione forzando” il testo del Decreto attuativo del Foglio di Servizio, operato dalle medesime sigle sindacali, in sede di concertazione con il MIT, si è rivelato un altro clamoroso fallimento in quanto il TAR Lazio con l’Ordinanza del 16.01.2025 ha disposto in via cautelare la sospensione dei punti sostanziali del D.M. n. 226/2024 in quanto le previsioni in esso contenute a carico degli NCC risultano prive di “un fondamento giuridico chiaro”.
Mentre, per quanto riguarda l’altro tentativo di “recuperare la situazione” mediante il DCPM di regolamentazione delle piattaforme, è plausibile immaginare che analoghi profili di illegittimità del tentativo di “recupero” saranno rilevati non solo sul piano dell’Ordinamento interno ma anche rispetto a quello Euro-unitario.
Questa è la verità. E questi sono i danni arrecati alla categoria taxi da quelle sigle sindacali che affermavano di voler contrastare gli NCC provenienti da altri comuni!
E così che la Legge 21/92 è stata letteralmente sventrata da coloro che dicevano: la Legge 21 non si tocca!
Complimenti, bel capolavoro!
Loreno Bittarelli