E’ in atto il processo di scrittura del DPCM che regola le attività tecnologiche nel settore taxi. In questo contesto, URI - Unione dei Radiotaxi d’Italia ha presentato alcune osservazioni di natura giuridica, con l’obiettivo di garantire che la disciplina delle piattaforme tecnologiche rispetti i principi di equità e tutela del servizio taxi, distinguendo chiaramente tra piattaforme di intermediazione (gestite da soggetti terzi, come Uber, Bolt e FreeNow) e piattaforme di interconnessione (autoprodotte e gestite direttamente dai tassisti, come ItTaxi).
Di seguito si riportano, in sintesi, i principali punti critici e le proposte di modifica proposte da URI.
Definizioni e ambito di applicazione (art. 1)
Il decreto non distingue chiaramente tra piattaforme di intermediazione (che fanno da intermediarie tra domanda e offerta) e piattaforme di interconnessione (che operano come semplici strumenti tecnologici interni ai tassisti). Questa differenziazione è cruciale per evitare che le multinazionali dominino il mercato sfruttando le loro risorse economiche.
URI propone di escludere esplicitamente le piattaforme di interconnessione dall’ambito di applicazione del decreto.
Norme per l’intermediazione dei servizi taxi (art. 4)
Comunicazione della destinazione: la bozza di DPCM prevede che i soggetti gestori comunichino la destinazione dell’utente al vettore taxi solo al momento del prelievo, senza fornire il costo stimato della corsa. Questa disposizione è in contraddizione con l’art. 3.3, che consente ai tassisti di aderire a più piattaforme. È fondamentale riflettere su come questa ambiguità possa influire sull’efficienza del servizio, poiché da un lato si permette ai tassisti di scegliere e dall’altro si limita la loro capacità di operare in modo autonomo.
Trasparenza tariffaria: URI chiede che il costo stimato della corsa venga sempre comunicato agli utenti prima della prenotazione, garantendo trasparenza.
Uso della geolocalizzazione: Il decreto limita la geolocalizzazione del taxi all’utente solo dopo l’assegnazione del servizio. URI propone di estenderla anche alla destinazione e al costo stimato, perché la trasparenza e la tempestività delle informazioni sono essenziali per garantire un servizio di qualità.
Regole per le piattaforme che offrono sia taxi che NCC (art. 6)
La bozza di DPCM prevede che l’utente debba scegliere tra taxi e NCC senza avere prima avuto conoscenza delle informazioni sui tempi di arrivo del vettore, né tanto meno del corrispettivo dovuto. Questo approccio rischia di portare a scelte superficiali, influenzate solo da fattori estetici, come il tipo di veicolo o l'abbigliamento dell’autista.
URI chiede l’eliminazione di questo comma, ritenendo che queste informazioni debbano essere fornite in anticipo per garantire una scelta informata.
Registrazione dei gestori delle piattaforme (art. 7)
La bozza di DPCM impone ai gestori l’obbligo di aggiornare trimestralmente la lista dei vettori aderenti, ma ciò è considerato eccessivamente oneroso. URI propone una revisione semestrale.
Obblighi dei gestori delle piattaforme (art. 8)
Il decreto assegna ai gestori delle piattaforme un ruolo di sorveglianza sulla qualità del servizio, che invece dovrebbe essere di esclusiva competenza degli enti locali. URI chiede la rimozione di questo obbligo.
In conclusione, le osservazioni presentate alla Commissione Europea, al MIT e al MISE sono frutto di un’attenta analisi e riflessione. L’obiettivo è garantire che il servizio taxi rimanga un servizio pubblico non di linea, integrativo e complementare al trasporto pubblico di linea, mantenendo la sua specificità e rispondendo alle sfide del contesto attuale.
Clicca QUI per scaricare il documento di osservazioni di URI.